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VARIAZIONI INDIRIZZO  

Si ritiene opportuno richiamare a tutti gli iscritti l'obbligo di comunicare con tempestività al Collegio le variazioni del proprio indi­rizzo di residenza che, si ricorda, costituisce per legge un dato obbligatorio da riportare sull'Albo Professionale. Si invitano inoltre i colle­ghi a comunicare anche le variazioni dei propri recapiti telefonici che, seppur dati non obbligatori, possono favorire le comunicazioni con la Segreteria.

A tale proposito si ricorda che, in base alle previsioni della normativa vigente, la variazione della Provincia di residenza, qualora il domici­lio professionale (inteso come sede di lavoro) non risulti essere in provincia di Cremona, comporta l'obbligo per l'interessato di richiedere al nuovo Collegio territorialmente competente l'iscrizione all'Albo per trasferimento.

La mancata segnalazione della variazione di residenza, determina infatti l'impossibilità per il Collegio di recapitare all'iscritto le comunica­zioni ed i bollettini per il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Albo e di conseguenza, come specificamente previsto dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, tale situazione di irreperibilità/morosità costituisce causa di cancellazione dall'Albo Professionale del col­legiate inadempiente.

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